Avvocato Domenico Esposito
 

CONDANNA DELLA SIM PER IL FATTO ILLECITO DEL PROMOTORE FINANZIARIO

 

Un promotore finanziario induceva una cliente a stipulare un contratto di partecipazione in due fondi, ricevendo assegni per complessive £ 50.000.000 e contanti per £ 5.000.000. Gi investimenti, poi, non sono mai stati effettuati.

Il Tribunale di Lecce ritiene responsabili, in solido, la banca e il promotore finanziario (art.31 del D.lgs 58/98 e D.Lgs 415/96).

Il "quantum risarcibile, previo accertamento in concreto va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli" (Trib. Milano 02/05/1996).

Il documento è stato evidenziato in grassetto, per agevolarne la lettura.

 

 

 

TRIBUNALE DI LECCE

SENTENZA NR 1692/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice

Onorario dott.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 1305/99 R.G. avente ad oggetto "risarcimento danni " 

proposta da

(…) rappresentata e difesa dall'avv. (…)

ATTRICE 

contro 

1.(…), contumace

2. Banca (…) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (…), mandato in atti 

CONVENUTI 

INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 12/02/2004

CONCLUSIONI 

Come da verbale in atti , all'udienza del 12/02/2004, precisate le conclusioni per 1' attrice e per la Banca (…) essendo il sig. (…) contumace, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 luglio 1997 il promotore finanziario (…) induceva la sig.ra (…) a stipulare un contratto di partecipazione in due fondi (…) (per £ 30.000.000) e (…) (per £ 25.000.000). L'attrice versava al sig. (…) brevi manu n. 5 assegni per l'ammontare complessivo di £ 50.000.000 , la restante somma di £ 5.000.000 era corrisposta per contanti, il tutto per un totale di £ 55.000.000 che sarebbero dovuti essere versati sul proprio libretto di risparmio e in seguito prelevati per l'acquisto di fondi. In realtà sosteneva l'attrice ciò non è mai accaduto ed i soldi sono spariti.

Con atto di citazione, notificato in data 10/05/1999, (…) citava a comparire in giudizio, la Banca (…) ed il sig. (…), per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario Verdi in ordine alle lamentate irregolarità ed alla lesione dei diritti patrimoniali di Bianchi A. nonché la responsabilità solidale della San Paolo Invest SPA;

2) conseguentemente, condannare (…)e la (Banca n.d.r.) al risarcimento dei danni patiti dall'attrice mediante pagamento in solido della somma di £ 55.000.000 , in suo favore; oltre al mancato rendimento delle operazioni finanziarie di cui sopra, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva la Banca (…) con comparsa del 23/06/1999 chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa che fosse condannato il (…) al rimborso delle somme che la banca fosse condannata a rifondere all'attrice. Il sig. (…) rimaneva contumace .

Le parti comparivano alla prima udienza del 14/10/'99 ed il G.I. dott.ssa Evangelista , si riservava di decidere sull'istanza della (Banca n.d.r.) di notificare atto di costituzione e risposta al sig. (…).

Il. G.I. scioglieva la riserva dichiarando la contumacia di quest'ultimo e rinviando la causa all'udienza del 13/01/2000, concedendo i termini richiesti dalla (Banca n.d.r.) per la suddetta notifica.

All'udienza del 13/01/2000 si chiedevano termini di rito ex art. 183 V comma , che venivano concessi , con rinvio della causa all'udienza del 26/1012000, nella quale si chiedevano termini per il deposito di note istruttorie, che venivano ammesse con alcune limitazioni con ordinanza pronunciata fuori udienza il 3/12/02 a seguito di riserva dell'udienza del 5/03/2002. Tale provvedimento oltre alla prova per testi , ammetteva CTU affinché fossero determinati i rendimenti medi delle operazioni finanziarie prospettate all'attrice dal sig. (…), con l'ingresso nei fondi (…) e (…), fino alla data di notificazione dell'atto di citazione .

Dopo la fase istruttoria all'udienza del 12/02/2004 le parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al G.O.T. dott.ssa Maria Carmela Tinelli e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell' attrice è fondata e va accolta.

Nel caso de quo , la banca (…) eccepisce la mancata produzione di assegni in base ai quali l'attrice avrebbe spiegato domanda, tale eccezione è superata oltre che per ammissione della stessa banca laddove rileva che sono stati incassati oltre che dal (…) anche da terzi ma soprattutto dall'elaborato del C.T.U. dott. (…), il quale in merito alla richiesta di documentazione originale presentata dal convenuto Istituto (…) poiché i titoli di cui trattasi sono assegni circolari di proprietà dell'istituto di credito emittente Banca (..) filiale di (…) e poiché la richiesta poteva essere soddisfatta solo in casi eccezionali su espressa domanda del Giudice ha prodotto copia fronte-retro conforme agli originali degli assegni in oggetto rilasciata dall'Istituto Banca (…) filiale di (…). L'eccezione, va dunque reietta.

Né tantomeno meritevole di accoglimento è la richiesta di riduzione del risarcimento avanzata dalla banca ex art. 1227 c.c. sulla base di una valutazione della rilevanza e delle conseguenze che i comportamenti della sig.ra (…) hanno avuto nella determinazione del danno. Ed invero quanto eccepito circa le modalità di pagamento indicate dall'attrice vale a dire con assegni circolari a lei intestati e girati e con denaro in contanti che risulterebbero irregolari in quanto difformi da quelle previste per legge è del tutto irrilevante al fine di accertare responsabilità in ordine all'oggetto per cui è causa. L'interrogatorio del (…) consente pacificamente e senza ombra di dubbio di superare ogni eccezione proposta dalla Banca in tal senso , nonché di ravvisare ogni responsabilità in capo allo stesso ed alla Banca. Lo stesso promotore infatti all'udienza del 15/0412003 asseriva: "La sig.ra (…) seguì tutte le mie indicazioni senza sollevare problemi confidando nel buon esito delle operazioni stesse anche perché avevo pregressi analoghi rapporti con altri membri della famiglia e riscuotevo della fiducia della signora".

Dalle dichiarazioni del (…) emergono evidenti le responsabilità dello stesso e della (Banca n.d.r.) (…).

Ed infatti il (…) ammette in toto quanto da parte attrice lamentato: è vero che lo stesso ha ricevuto le somme indicate in citazione è vero che gli investimenti non sono mai stati effettuati. È vero che le somme consegnateli sono dallo stesso state intascate per motivi personali , è vero anche che consegnò alla sig.ra (…) un libretto di risparmio nominativo contraffatto con l'annotazione dell'importo versato. Le testimonianze dei sigg.ri (…) e (…) escussi nella medesima udienza rafforzano ulteriormente quanto, in realtà, già, palese e confessato dal (…).

E' di tutta evidenza come la responsabilità dell'accaduto sia da addebitare in solido sia alla Banca (…) che al sig. (…). E' innegabile la responsabilità di cui all'art.31 del D.lgs 58/98 che fa seguito alla disciplina dettata dalla 1.1/91 e D.Lgs 415/96, pertanto "Deve essere attribuita alla Sim la responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio dal promotore ad essa legato con rapporto di agenzia (Trib. Verona 06/0312001) e ciò anche in considerazione dell'età della stessa (…) che nel 1997 aveva 71 anni ed andava maggiormente tutelata proprio dalla Banca.

Nulla rilevando nel caso di specie che l'interrogando (…) abbia tentato di tenere indenne la Banca per quanto da egli trattenuto, poiché la Banca era ben consapevole che il (…) intratteneva rapporti di investimento con la sig.ra (…).

Lo attesta inconfutabilmente la missiva (all. 9 al fascicolo di parte attrice) del 24/11/1997 della (Banca n.d.r.) ed indirizzata alla stessa, nella quale testualmente viene scritto: "Gentile cliente, desideriamo informarla che il sig. (…) attraverso il quale lei intrattiene rapporti con (Banca n.d.r.), ha cessato......". E ad onor del vero la consegna dei danari al (…) da parte della sig.ra (…) è avvenuta nel luglio 1997 , quindi ben 5 mesi prima della nota informativa della Banca. Al momento dell'illecito il sig. (…) era promotore della (Banca n.d.r.) e ciò non è mai stato contestato. Al di là della suddetta nota del 24111/'97 non è dato capire a far tempo da quale data il (…) non fosse più promotore di (Banca n.d.r.), certo è invece che al momento dell'illecito il (…) era ancora al servizio della banca.

Esaminati gli atti di causa visto l'art. 31 del D.Lgs 58/98 e letti altresì gli artt. 5 comma IV lex n. 111991 e 23 comma III d.gsl. n. 415/1996 sussiste responsabilità solidale del soggetto abilitato all'offerta fuori sede che ha conferito l'incarico e cioè della (Banca n.d.r.), per i danni arrecati a terzi da fatto illecito del promotore finanziario (…), "tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui il promotore abbia agito illecitamente ed anche quando il comportamento del promotore possa integrare gli estremi dell'illecito penale. E' configurabile peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni della clientela della SIM , la responsabilità della stessa anche ai sensi dell'art. 2049 c.c. Qualora il danno ingiusto che il promotore finanziario abbia causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e dalla fiducia dei clienti di quest'ultima, consista nell'espletamento di operazioni non autorizzate e nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti, il "quantum risarcibile, previo accertamento in concreto va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli" (Trib. Milano 02/05/1996).

Accertata e dichiarata la responsabilità solidale di banca e promotore va ora, individuato il quantum da essi dovuto all'attrice.

L'elaborato del CTU è servito a definire la perdita patrimoniale subita dalla (…) individuandola nella sommatoria tra sorte capitale investita pari a £ 55.000.000 (€ 28.405,13 ) e rendimento dei due investimenti prospettati alla stessa e che sono risultati essere: 15.469.000 ( € 2.824,50) per il titolo" (…) e £ 13.067.500 (€ 6.748,80) per il titolo (…). Quindi, nel complesso all'attrice spettano £ 73.536.500 pari ad € 37.978,43 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo poiché trattasi di debito di valore (cfr. Cass. 30/1/87 n. 907; Cass. 21/5/94 n. 5002 ; Cass. 6/11/98 n. 11190). Le spese di lite seguendo la soccombenza sono poste in solido a carico dei convenuti e vanno liquidate come in dispositivo.

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Maria Carmela Tinelli in -funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…). nei confronti di (…)contumace nonché Banca (…), con atto di citazione notificato il 10/05/'99 , così provvede

1. Dichiara la responsabilità risarcitoria del promotore finanziario (…)in ordine alla lesione dei diritti patrimoniali patita da (…). nonché la responsabilità solidale della Banca (…) e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di £ 73.536.500 pari ad € 37.978,43 di cui £ 55.000.000 pari ad € 28.405,13 quale sorte capitale investita ed € 9.573,30 quale rendimento accertato dal C.T.U. sugli investimenti medesimi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;

2. Condanna (…) e (…) a rifondere in solido a (…) le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7318,86 di cui E 269,93 per spese esenti, E 2.739,11' per diritti, E 3669,00 per onorari di causa, E 640,82 per 10% quale rimborso spese generali , IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Lecce il 28/06/2004